La riforma dello sport – entrata in vigore il 1° luglio 2023 e a firma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento dello Sport – si delinea come un intervento normativo volto a riformulare la disciplina del lavoro sportivo in un’ottica di maggior tutela della dignità del lavoratore sportivo e con l’auspicio di estendere loro le prerogative del lavoro subordinato.Il percorso è stato avviato tramite l’approvazione della Legge Delega n. 86 dell’8 agosto 2019 e con i successivi decreti attuativi n. 36-37-38-39-40 del 2021, con parziale rivisitazione del solo articolo 36 del dlgs n.163/2022 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e del rapporto di lavoro sportivo.Le novità più importanti nel dlgs. 36/2021: definizione del ‘lavoratore sportivo’.Ridefinita la nozione di lavoratore sportivo: superata la vecchia distinzione tra dilettantismo e professionismo, ora si prevede un elenco indicativo che viene integrato dall’inclusione di tutti quei tesserati che svolgono mansioni utili per lo svolgimento dell’attività sportiva. Il decreto interviene anche a precisare le possibili forme di rapporto di lavoro attivabili nell’ambito sportivo, riconducibili a tre tipologie:lavoro subordinato, compreso l’apprendistato professionalizzante (15-23 anni), apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e di alta formazione e ricerca;lavoro autonomo;collaborazioni coordinate e continuative. Prestazione occasionale, collaborazioni coordinate e contributiveViene invece abrogato il comma che prevedeva la possibilità di instaurare rapporti di prestazione occasionale.Si parla tuttavia di una “subordinazione attenuata”, in quanto il lavoro sportivo non sottostà ad alcune disposizioni legislative quali, ad esempio, gli artt. 4, 5, 7 e 18 dello Statuto dei Lavoratori; gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Legge n. 604/1966; artt. 2, 4 e 5 Legge n. 108/1990; art. 2103 c.c.; art. 1 c. 47-69 Legge n. 92/2012.Inoltre, in considerazione delle caratteristiche del comparto sportivo, la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato risponde ad elementi di maggior flessibilità quali la durata non superiore a 5 anni, la possibilità di successione di contratti fra gli stessi soggetti e la possibilità di cessione prima della scadenza.Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, esse prevedono un numero massimo di 18 ore settimanali – escluso il tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive – e possono riguardare prestazioni che risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo con i regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva.Anche per esse valgono le procedure di comunicazione telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche, compresi gli adempimenti del Libro Unico del Lavoro.Rimane tuttavia esclusa la necessità di emettere il prospetto paga nel caso di compenso annuo non superiore ai 15mila euro.È necessario precisare che possono essere oggetto di collaborazione – ai sensi dell’art. 409 c. 1 n. 3 c.p.c. – anche le collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale rese in favore delle SSD e ASD, funzionali all’esercizio delle attività.Sicurezza sul lavoro, tutte le novitàCirca i controlli medici per i lavoratori sportivi, si demanda all’adozione di un apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che specifichi modalità ed obblighi. Con l’atto del governo n. 49, l’orientamento sembra essere quello di esentare dall’obbligo di visita medica almeno coloro che percepiscono compensi inferiori ai 5000 euro, generando un risparmio per le realtà sportive.Inoltre, con il dlgs. 166/2022, la tenuta di una scheda sanitaria per ogni lavoratore sportivo diventa una facoltà e non più un obbligo, riducendo di fatto il peso burocratico che avrebbe avuto tale imposizione.I lavoratori sono inoltre soggetti alle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio assicurativo verrà stabilito con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.Ai lavoratori sportivi inoltre sono estese le disposizioni relative alla tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Trattamento previdenziale e fiscaleTrattamento previdenziale e fiscale sono i due concetti più rilevanti della riforma, anche in ragione dei maggiori oneri economici e gestionali ad essi collegati. Per semplicità, si riporta un prospetto sintetico dei trattamenti: |