Si tratta di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che i datori di lavoro privati possono cedere ai lavoratori dipendenti, nel periodo di riferimento da gennaio a dicembre 2023, senza che questi concorrano alla formazione del reddito del lavoratore. Il tutto a patto che l’importo dei buoni o titoli analoghi non superi la soglia dei 200 euro per ogni lavoratore.
La ratio della norma consiste nella necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, nonché dalla conseguente esigenza di adottare misure atte a contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti, e di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato.
Le disposizioni sono a beneficio dei soli lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato per i rifornimenti di carburante o anche per le ricariche elettriche. La norma infatti fa esplicito riferimento ai soli lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua accezione più estesa.
E’ palese che la norma proceda con una certa continuità rispetto all’analoga misura introdotta in via sperimentale nel 2022. Pertanto, in attesa di eventuali chiarimenti di rito da parte dell’Agenzia delle Entrate, è legittimo ipotizzare che le interpretazioni operative siano analoghe a quelle fornite nel 2022.
In tal senso procediamo con la declinazione delle stesse sulla falsariga di quanto già disposto a suo tempo in tema di:
Da un punto di vista strettamente aziendale, sebbene debba esser chiaro che il costo dei bonus carburante debba essere a carico del datore di lavoro, risulta altrettanto evidente che i costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto dei bonus carburanti debbano essere considerati come interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Da un punto di vista del lavoratore, invece, si tratta di buoni benzina (o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti) che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
I buoni possono essere distribuiti ad personam, senza preventivi accordi contrattuali. Addirittura, essi possono essere elargiti anche in sostituzione dei premi di risultato a tassazione agevolata.
La corresponsione dei buoni carburante fino a 200,00 euro, nel periodo gennaio-dicembre 2023, non rientra nella soglia di imponibilità prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro; pertanto, nel periodo sopra indicato (gennaio/dicembre 2023), potranno essere riconosciuti ai lavoratori, oltre ai buoni benzina fino a 200,00 euro (ai sensi del Decreto Trasparenza), anche le erogazioni in natura individuate dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, pari a 258,23.