Nozione generale
Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto che a partire dal mese di novembre 2022 sarà erogato un nuovo bonus, dopo quello di 200 euro stanziato in primavera, pari a 150 euro, al fine di sostenere il cittadino nel far fronte alla spinta inflazionistica e al caro bollette causate dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica.
Destinatari
La nuova indennità è prevista per dipendenti, pensionati e autonomi.
Modalità richiesta e tempistiche
Ai lavoratori dipendenti l’indennità sarà riconosciuta in via automatica in busta paga, previa dichiarazione di non essere beneficiario del bonus in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza.
Per pensionati ed autonomi la nuova domanda andrà presentata direttamente ad INPS o ad altro ente gestore previdenziale di riferimento.
Platea lavoratori dipendenti destinatari
Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori in forza nel mese di novembre, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati.
Sono inclusi anche lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato, intermittenti, lavoratori dello spettacolo e sportivi (cd. iscritti al FPLS).
Categorie di dipendenti escluse: lavoratori domestici e operai agricoli a tempo determinato (OTD).
Requisito minimo per l’erogazione del bonus
L’indennità potrà essere erogata ai lavoratori dipendenti automaticamente nel cedolino del mese di novembre 2022, purché nello stesso venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro.
Si precisa che il bonus andrà riconosciuto al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in
virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali).
Caratteristiche bonus per datore di lavoro
La natura del bonus 150 euro è la stessa del precedente bonus 200 euro, per cui non costituisce reddito e può essere portato in compensazione su F24.